Prot. n. 4936 Chioggia, 17.12.2024
AVVISO INTERNO
PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI PERMESSI STUDIO (COSIDDETTE 150 ORE) PER L’ANNO 2025
Premesso che ai sensi dell’art. 46, c. 1, del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali “Ai dipendenti sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno” e dato atto che tale percentuale, per l’IPAB CSA FF Casson comporta la riconoscibilità – per l’anno 2025 – dei permessi studio a n. 4 persone.
Considerato che alcuni dipendenti hanno già manifestato interesse alla concessione di tale beneficio per l’anno 2025;
Ritenuto di pubblicare il presente avviso per garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella concessione di tale beneficio, alla luce delle disposizioni del predetto art. 46 CCNL, commi 6-8, che prevedono quanto segue:
“6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
- a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
- Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
- Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.”
Dato atto che il presente avviso è rivolto agli appartenenti all’uno ed all’altro sesso;
SI INVITANO
tutti gli interessati, anche chi ha già presentato domanda, a presentare la richiesta per la concessione del beneficio in argomento utilizzando il modulo allegato, ENTRO IL GIORNO 24.12.2024, ORE 12.00, esclusivamente alla pec ipachioggia@legalmail.it (l’utilizzo di mail ordinaria verso questa casella di pec è possibile, ma non si risponderà di eventuali disguidi non imputabili all’ente). Si precisa che le domande già presentate non verranno tenute in considerazione.
Si ricorda quindi che:
“2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
- I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
- I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
- Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.”
“9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
- Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
- Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.”
NOTA SU OPZIONE LIBERA E FACOLTATIVA: L’Ente, nell’intento di garantire al massimo la possibilità, per quanti più lavoratori possibile, dell’utilizzo di tale beneficio, ma anche nel rispetto di quanto precisato dall’ARAN, ritiene possibile, in presenza di più domande, concedere il permesso a tutti i richiedenti, con riduzione del monte ore individuale per non eccedere il monte ore complessivo di 600 ore, SOLO SE TUTTI i richiedenti:
- OPTINO liberamente per la possibilità di una concessione a TUTTI i richiedenti del beneficio, anche oltre i 4 posti disponibili;
- contemporaneamente accettino una riduzione individuale del monte ore (per un massimo complessivo di 600 ore fra tutti i beneficiari);
- dichiarino che non intendono avvalersi di quanto previsto dall’art. 46, comma 5, CCNL, pena la decadenza dal beneficio.
Per garantire la massima libertà individuale, si garantisce la riservatezza dell’opzione in argomento mediante la presentazione dell’istanza in due momenti: a protocollo la domanda, nella casella vicedirettore@csacasson.org l’espressione inequivoca dell’opzione che – si precisa – non verrà sollecitata in alcun modo dal sottoscritto.
Distinti saluti.
Il Vicedirettore
Avv. Alessandro Scarpa